Ecco la tabella con i permessi PAR (ROL ed ex festività) maturati in un anno e in un mese in busta paga da parte dei lavoratori metalmeccanici full-time (40 ore settimanali) e il numero di giornate di permessi retribuiti PAR (ROL + ex festività) fruibili in un anno:
Tipologia di permessi | Permessi PAR (ROL + ex festività) maturati in un anno | Permessi PAR (ROL + ex festività) maturati ogni mese in busta paga | Permessi PAR (ROL + ex festività) maturati in giornate annue |
Permessi PAR | 78.00 | 6.50 | 13 |
di cui permessi ROL | 54.00 | 4.50 | 9 |
di cui permessi ex festività | 24.00 | 2.00 | 4 |
Tipologia di permessi Permessi PAR (ROL + ex festività) maturati in un anno Permessi PAR (ROL + ex festività) maturati ogni mese in busta paga Permessi PAR (ROL + ex festività) maturati in giornate annue
Permessi PAR 104.00 8.67 13
di cui permessi ROL 72.00 6.00 9
di cui permessi ex festività 32.00 2.67 4
Il lavoratore full-time matura 8,67 ore di permessi PAR mensili, di cui 6 ore di permessi ROL mensili e 2,67 ore di permessi ex festività mensili.
Tale maturazione spetta anche ai lavoratori a tempo determinato full-time e agli apprendisti full-time.
Modalità di fruizione e godimento permessi PAR lavoratore full-time
Come potrà godere di questi permessi?
Le modalità di fruizione e godimento dei permessi PAR (ROL + ex festività) sono disciplinate nel contratto collettivo.
Si tratta di 13 permessi annui di 8 ore, quindi il lavoratore matura e può godere di poco più di una giornata di permessi PAR (ROL + ex festività) al mese mediamente. In un anno 13 giorni di assenza retribuita, appunto.
Il contratto collettivo stabilisce che “La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti potrà essere effettuata, con esclusione del personale addetto a turni avvicendati e compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e produttive, anche per gruppi di 4 ore”.
Quindi la fruizione dei permessi PAR nella sostanza può essere goduta:
in 13 giornate intere di assenza retribuita per permessi PAR;
frazionando una o più giornate in gruppi di 4 ore di permessi PAR al giorno.
Quindi, riepilogando, il contratto collettivo stabilisce il diritto a 13 permessi annui retribuiti di 8 ore che poi va a dettagliare in termini di ore maturate all’anno di permessi PAR poi divisi in permessi ROL e permessi ex festività.
E lo stesso contratto collettivo, per venire incontro ai lavoratori, consente di godere di gruppi di permessi PAR di 4 ore al giorno.
Lavoratore part-time metalmeccanico: calcolo permessi PAR (ROL + ex festività) maturati in busta paga
A questo punto è necessario capire come funzionano i permessi PAR (ROL + ex festività) in caso di contratto a tempo parziale, sia a tempo indeterminato che tempo determinato.
Quante ore di permessi e quante giornate di permessi PAR (ROL ed ex festività) matura un lavoratore part-time metalmeccanico?
La risposta è sempre nel contratto collettivo. Andiamo a sottolineare i passaggi che dettagliano come si calcola:
“Ferma restando la durata dell’orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite)”.
Che significa “in misura proporzionalmente ridotta”?
Che al lavoratore part-time spettano sempre 13 giornate all’anno di permessi retribuiti, ma non saranno di 8 ore (che è l’orario giornaliero del lavoratore full-time), ma dell’orario di lavoro giornaliero e contrattuale ridotto del lavoratore.
Di conseguenza, la maturazione in termini di ore sarà proporzionalmente ridotta in base all’orario di lavoro ridotto del lavoratore.
Maturazione permessi PAR (ROL + ex festività) part-time 20 ore settimanali
Per intenderci, un part-time al 50%, che quindi ha un orario di lavoro di 20 ore su 40, avrà i permessi PAR (ROL ed ex festività) ridotti della metà in termini di ore, mentre in termini di giornate di assenza retribuite avrà sempre diritto a 13 giornate annue di assenza retribuita per permessi PAR (e godimento in giornate intere o gruppi di 4 ore).
Ecco la tabella con i permessi PAR (ROL ed ex festività) maturati in un anno e in un mese in busta paga da parte dei lavoratori metalmeccanici part-time 20 ore settimanali e il numero di giornate di permessi retribuiti PAR (ROL + ex festività) fruibili in un anno:
Tipologia di permessi | Permessi PAR (ROL + ex festività) maturati in un anno | Permessi PAR (ROL + ex festività) maturati ogni mese in busta paga | Permessi PAR (ROL + ex festività) maturati in giornate annue |
Permessi PAR | 52.00 | 4.33 | 13 |
di cui permessi ROL | 36.00 | 3.00 | 9 |
di cui permessi ex festività | 16.00 | 1..33 | 4 |
Tipologia di permessi Permessi PAR (ROL + ex festività) maturati in un anno Permessi PAR (ROL + ex festività) maturati ogni un mese in busta paga Permessi PAR (ROL + ex festività) maturati in giornate annue
Permessi PAR 52.00 4.33 13
di cui permessi ROL 36.00 3.00 9
di cui permessi ex festività 16.00 1.33 4
Tale maturazione spetta anche ai lavoratori a tempo determinato part-time di 20 ore settimanali e agli apprendisti part -time di 20 ore settimanali.
Maturazione permessi PAR (ROL + ex festività) part-time 24 ore settimanali
Esponiamo anche il calcolo dei permessi PAR (ROL + ex festività) per un lavoratore part-time al 60%, che quindi ha un orario di lavoro di 24 ore settimanali su 40.
Il lavoratore avrà i permessi PAR (ROL ed ex festività) pari al 60% delle 104 ore in termini di ore, mentre in termini di giornate di assenza retribuite avrà sempre diritto a 13 giornate annue di assenza retribuita per permessi PAR (e godimento in giornate intere o gruppi di 4 ore).
Ecco la tabella con i permessi PAR (ROL ed ex festività) maturati in un anno e in un mese in busta paga da parte dei lavoratori metalmeccanici part-time 24 ore settimanali e il numero di giornate di permessi retribuiti PAR (ROL + ex festività) fruibili in un anno:
Tipologia di permessi | Permessi PAR (ROL + ex festività) maturati in un anno | Permessi PAR (ROL + ex festività) maturati ogni un mese in busta paga | Permessi PAR (ROL + ex festività) maturati in giornate annue |
Permessi PAR | 62.40 | 5.20 | 13 |
di cui permessi ROL | 43.20 | 3.60 | 9 |
di cui permessi ex festività | 19,20 | 1.60 | 4 |
Tipologia di permessi Permessi PAR (ROL + ex festività) maturati in un anno Permessi PAR (ROL + ex festività) maturati ogni un mese in busta paga Permessi PAR (ROL + ex festività) maturati in giornate annue
Permessi PAR 62.40 5.20 13
di cui permessi ROL 43.20 3.60 9
di cui permessi ex festività 19.20 1.60 4
Tale maturazione spetta anche ai lavoratori a tempo determinato part-time di 24 ore settimanali e agli apprendisti part -time di 24 ore settimanali.
Maturazione permessi PAR (ROL + ex festività) part-time 30 ore settimanali
Esponiamo anche il calcolo dei permessi PAR (ROL + ex festività) per un lavoratore part-time al 75%, che quindi ha un orario di lavoro di 30 ore settimanali su 40.
Il lavoratore avrà i permessi PAR (ROL ed ex festività) pari al 75% delle 104 ore in termini di ore, mentre in termini di giornate di assenza retribuite avrà sempre diritto a 13 giornate annue di assenza retribuita per permessi PAR (e godimento in giornate intere o gruppi di 4 ore).
Ecco la tabella con i permessi PAR (ROL ed ex festività) maturati in un anno e in un mese in busta paga da parte dei lavoratori metalmeccanici part-time 30 ore settimanali e il numero di giornate di permessi retribuiti PAR (ROL + ex festività) fruibili in un anno:
Tipologia di permessi | Tipologia di permessi Permessi PAR (ROL + ex festività) maturati in un anno | Permessi PAR (ROL + ex festività) maturati ogni mese in busta paga | Permessi PAR (ROL + ex festività) maturati in giornate annue |
Permessi PAR | 78.00 | 6.50 | 13 |
di cui permessi ROL | 54.00 | 4.50 | 9 |
di cui permessi ex festività | 24.00 | 2.00 | 4 |
Tipologia di permessi Permessi PAR (ROL + ex festività) maturati in un anno Permessi PAR (ROL + ex festività) maturati ogni mese in busta paga Permessi PAR (ROL + ex festività) maturati in giornate annue
Permessi PAR 78.00 6.50 13
di cui permessi ROL 54.00 4.50 9
di cui permessi ex festività 24.00 2.00 4
Tale maturazione spetta anche ai lavoratori a tempo determinato part-time di 30 ore settimanali e agli apprendisti part -time di 30 ore settimanali.
Permessi PAR (ROL + ex festività) metalmeccanici settore siderurgico
Il contratto collettivo prevede che “Per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come definito nelle norme sul campo di applicazione del Contratto, sono invece previsti, sempre in ragione di anno di servizio o frazione di esso, 15,5 permessi annui retribuiti di 8 ore, pari a complessive 124 ore:
di cui 92 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario e di armonizzazione della 39a ora;
e 32 ore in sostituzione delle festività abolite;
non si modificano eventuali regimi più favorevoli di armonizzazione stabiliti a livello aziendale.
Turnisti a 36 ore: non spettano i permessi ROL
Il contratto collettivo specifica che “Le riduzioni di orario di cui ai commi precedenti non si applicano fino a concorrenza ai prestatori che osservano orari di lavoro articolati, secondo modalità non specificamente previste dal Contratto di categoria e con orari settimanali o plurisettimanali di lavoro effettivo, inferiori alle 40 ore, quale, ad esempio, il turno di 6 ore per 6 giornate settimanali”.
Questi lavoratori lavorano quindi per 36 ore settimanali invece di 40 ore. E per tale motivo non hanno diritto ai permessi per riduzione orario di lavoro.
Turnisti metalmeccanici: quando spettano 112 ore
Il contratto collettivo stabilisce che “Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, è inoltre riconosciuto, a decorrere dall’1.1.2002, un permesso annuo retribuito di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbibile fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali.
Per gli stessi lavoratori turnisti addetti al settore Siderurgico, tale permesso di 8 ore è monetizzato e riconosciuto a decorrere dall’1.1.2000; la monetizzazione è corrisposta insieme alla tredicesima mensilità al valore retributivo sul quale la stessa è computata”.
Permessi PAR collettivi: limite di 5 giornate da 8 ore (40 ore)
Previo esame congiunto tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data dell’incontro indicata nella convocazione, che si svolgerà, di norma, entro il mese di settembre di ciascun anno, una quota dei suddetti permessi annui retribuiti fino ad un massimo di 5, può essere utilizzata per la fruizione collettiva, anche per singoli reparti o gruppi di lavoratori.
Richiesta permessi PAR almeno 10 giorni prima
I rimanenti permessi, a cui si aggiungono quelli non utilizzati collettivamente, sono a disposizione del singolo lavoratore e sono fruiti su richiesta da effettuarsi almeno 10 giorni prima e nel rispetto di un tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5 % dei lavoratori normalmente addetti al turno.
Nel caso in cui le richieste superino tale tetto, si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Permessi retribuiti PAR: quando è possibile il rifiuto del datore di lavoro
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di 10 giorni, la fruizione dei permessi richiesti avverrà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi complessivamente assenza a tale titolo superiore al 10%, comprensivo del 5% di cui al comma precedente, dei lavoratori normalmente addetti al turno.
Le specifiche esigenze aziendali si sostanziano nei seguenti termini:
a) nei casi in cui non siano rispettate le percentuali di assenza indicate precedentemente;
b) quando si determinino situazioni produttive che, per il loro carattere improrogabile, impongano il rinvio nel modo indicato della fruizione medesima.
Permessi PAR per studio o religione sono prioritarie
Il contratto collettivo favorisce le richieste di permessi PAR (ROL ed ex festività) dei lavoratori metalmeccanici, inquadrati in qualsiasi livello, che chiedano i permessi per motivi di studio:
“Nell’ambito della percentuale massima di assenza sarà data priorità alle richieste motivate dalle necessità di studio connesse al conseguimento:
della scuola dell’obbligo,
del titolo di studio di secondo grado
o del diploma universitario o di laurea
e per i lavoratori migranti dalla necessità di svolgere le attività burocratiche connesse alla loro condizione nonché per festività previste dalla religione di appartenenza”.
Permessi PAR lutti familiari e malattia familiari entro 1° grado
Il contratto collettivo dei metalmeccanici prevede il diritto dei lavoratori alla fruizione della parte di permessi individuali (quelli a libera scelta del lavoratore, non collettivi):
“Nei casi tassativi di esigenze motivate da lutti familiari o da improvvisi eventi morbosi di familiari entro il primo grado i lavoratori, fermo restando quanto previsto dall’art. 10, Sezione Quarta – Titolo VI, potranno assentarsi dal lavoro utilizzando i permessi a fruizione individuale.
Nel caso di lutti familiari il lavoratore è tenuto a preavvertire l’azienda dei giorni di permesso che si intendono fruire, i quali devono essere utilizzati entro 15 giorni dal decesso, ovvero entro 30 giorni per i lavoratori extracomunitari, nonché a documentare l’evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva”.
I parenti entro il primo grado sono il padre o il figlio.
Permessi PAR e malattia dei figli fino a 13 anni: preavviso di 2 ore
Il contratto dei metalmeccanici industria prevede anche le modalità agevolate di fruizione dei permessi PAR (ROL ed ex festività) in caso di malattia dei figli fino a 13 anni:
“Nel caso di improvvisi eventi morbosi dei figli fino al compimento dei 13 anni o di altri familiari conviventi entro il primo grado il lavoratore è tenuto ad avvertire l’azienda entro due ore dall’inizio del turno di lavoro ed a presentare idonea documentazione giustificativa entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa”.
Accordi aziendali in materia di fruizione permessi PAR
Per i lavoratori turnisti e fatte salve le situazioni in atto, nel caso di innovazioni nella ripartizione dell’orario di lavoro la cui finalità sia di ottenere un maggiore utilizzo degli impianti di tipo strutturale e non temporaneo, attraverso l’istituzione di turnazioni aggiuntive rispetto alla situazione in atto che comportino la creazione di più di 15 turni di lavoro, tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria sarà effettuato un esame congiunto in merito alla possibilità di programmare all’interno del nuovo assetto degli orari, tenendo conto delle esigenze tecniche e impiantistiche, l’utilizzazione delle ore di permesso annuo precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario annuo.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze sindacali unitarie, diverse modalità di fruizione delle ore di permesso annuo retribuito di cui al presente articolo compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
Permessi non goduti monetizzazione: dopo 24 mesi scatta il pagamento in busta paga
Il contratto collettivo prevede anche il caso dei permessi non goduti nell’anno di maturazione.
Viene stabilito che “I permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione confluiscono in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo le modalità di preavviso ed alle condizioni precedentemente indicate”.
Quindi ad esempio, un lavoratore che matura 13 giornate di permessi retribuiti nell’anno 2023, ma ne ha goduti solo 5, vedrà confluire le residue 8 giornate (nel caso del full-time 64 ore residue), in un Conto ore individuale che sarà mantenuto fino al 31 dicembre 2025.
Il contratto collettivo prevede cosa succede se entro i 24 mesi successivi i permessi PAR non sono stati ancora goduti: “Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza”.
Quindi riprendendo l’esempio, ponendo il caso che il lavoratore nei 24 mesi successivi (anni 2024 e 2025) abbia goduto di 4 giornate delle 8 che residuavano al 31 dicembre 2023, avrà diritto alla monetizzazione dei permessi PAR nel mese di gennaio 2026, pagati con la retribuzione in atto nel mese di gennaio 2026.